Montascale per condominio: ecco tutto quello che devi sapere
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Installazione Montascale in condominio: a chi spetta la decisione
Si può verificare che nel nostro condominio siano presenti persone con disabilità motoria o mobilità ridotta, difficoltà di deambulazione o di affaticamento, che necessitino di mezzi o dispositivi per agevolare i loro spostamenti all’interno dell’edificio. In questi casi, può sorgere la necessità di installare un montascale (o servoscala). Molte sono le domande che riguardano tale tematica, alle quali cercheremo di dare una risposta chiara ed esaustiva. La nostra ditta, che si tratti di un’abitazione privata o di un condominio, garantisce comunque un impeccabile servizio di installazione di montascale di differente tipologia.
Innanzitutto, la normativa di riferimento da tenere in conto è quella della Legge 9 Gennaio 1989, n° 13: “Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati” e relative modifiche.
A chi spetta, quindi, la decisione di installare all’interno di realtà condominali o edifici privati un montascale?
La decisione è presa seguendo specifiche regole in base alle reali necessità del singolo condomino, il quale, però, deve tenere conto dell’approvazione dell’assemblea condominiale. Pertanto si consiglia di procedere, innanzitutto, con la redazione di una richiesta scritta a mezzo raccomandata e farla pervenire all’Amministratore del condominio e a tutti i condomini. Una volta indetta l’assemblea condominiale, la richiesta di nuove installazioni dovrà essere discussa e dovrà essere presa una decisione collettiva.
Dal 2012, con la modifica dei commi 1 e 2 dell’art. 2 della Legge 13/89, non è più necessario il consenso dell’ unanimità condominiale, non è quindi più necessario avere l’approvazione di tutti i condomini, ed il consenso della maggioranza è necessario al solo fine di rendere valida l’assemblea (quorum).
Secondo le nuove disposizioni, la maggioranza è stabilita dal numero di partecipanti all’assemblea e dai millesimi di proprietà, così ripartiti:
- Per la prima convocazione dell’assemblea di condominio è necessaria la rappresentazione del maggior numero di condomini intervenuti e di almeno la metà del valore dell’edificio
- Nel caso di una seconda convocazione dell’assemblea di condominio, i criteri di maggioranza sono ulteriormente ribassati: basterà, infatti, un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell’edificio.
È così stabilito: Art. 1136 (comma introdotto dall’art. 5 della legge n. 220 del 2012) –
“Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio.
[..] L’assemblea in seconda convocazione è regolarmente costituita con l’intervento di tanti condomini che rappresentino almeno un terzo del valore dell’intero edificio e un terzo dei partecipanti al condominio. La deliberazione è valida se approvata dalla maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell’edificio.”
Queste modifiche sono state introdotte per facilitare l’iter di approvazione condominiale per gli interventi di contrasto alle barriere architettoniche, prevedendo il coinvolgimento della maggioranza dei condomini e non unicamente il singolo condomino, con una diminuzione progressiva della percentuale di millesimi di proprietà.
Nel caso in cui, però, il condomino richiedente riceva un rifiuto di partecipazione alla spesa da parte degli altri condomini o non riceva una risposta condominiale entro tre mesi dalla sua richiesta, allora questi potrà attivare la procedura di installazione del montascale, così come convenuto nel comma 2, dell’art. 2: “Nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere, o non assuma entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, le deliberazioni di cui al comma 1, i portatori di handicap, ovvero chi ne esercita la tutela o la potestà, possono installare, a proprie spese, servoscala nonché strutture mobili e facilmente rimovibili e possono anche modificare l’ampiezza delle porte d’accesso, al fine di rendere più agevole l’accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe dei garages.”
Precisiamo, per chi fosse interessato, che, insieme alla richiesta di installazione del montascale, è sufficiente fornire preventivo e progetto esecutivo del montascale, come previsto nell’art. 5 della legge n. 220 del 2012:
“L’amministratore è tenuto a convocare l’assemblea entro trenta giorni dalla richiesta anche di un solo condomino interessato all’adozione delle deliberazioni di cui al precedente comma. La richiesta deve contenere l’indicazione del contenuto specifico e delle modalità di esecuzione degli interventi proposti. In mancanza, l’amministratore deve invitare senza indugio il condomino proponente a fornire le necessarie integrazioni. “
Montascale in condominio: normativa e permessi per effettuare l’installazione
Quale è la normativa che regola l’installazione di un montascale in condominio? Sono necessarie delle autorizzazioni o dei permessi edilizi?
A partire da Marzo 2018, tramite il DM 2 marzo 2018, l’installazione di un montascale o servoscala rientra nella categoria di opere di edilizia libera, secondo quanto stabilito nel “Glossario unico per le opere di edilizia libera”, in attuazione della disciplina sulla SCIA (D.lgs. 222/2016).
Tale disciplina considera l’eliminazione delle barriere architettoniche (ricordiamo che per gli interventi che le prevedono sono previste una serie di detrazioni fiscali), come tutti quegli interventi volti all’eliminazione di barriere che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio. Pertanto l’installazione, ma anche il normale servizio di assistenza e manutenzione, la riparazione, sostituzione, rinnovamento e messa a norma di montacarichi, servoscala o montascale e assimilabili non necessitano di alcuna autorizzazione per procedere.
La nuova normativa permette così di procedere con i lavori di installazione senza nessuna comunicazione, permesso o segnalazione.
Ricordiamo, tuttavia, che l’installazione di nuovi dispositivi all’interno di spazi di uso comune deve comunque garantire la fruibilità di tale spazio da parte di tutti i condomini, come anche specificato nell’Articolo 1120 del Codice Civile che recita: “Sono vietate le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilita o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell’edificio inservibili all’uso o al godimento anche di un solo condomino.”
Come si installa un montascale in un condominio
Installare un montascale in una scala interna, come quella di un condominio, può sembrare un lavoro invasivo, ma in realtà così non è. Innanzitutto, la ditta specializzata si preoccuperà di esaminare l’ambiente e il contesto in cui dovrà essere inserito il montascale, per scegliere un modello che meglio si adatti alle esigenze personali del disabile, ma anche a quelle ambientali. Per esempio, si terrà in considerazione se si tratta di un ambiente esterno o interno e che tipologia di scala è presente.
Cosa è in poche parole un montascale?
Si tratta di un impianto semplice, composto da una guida di scorrimento e da una poltroncina o una pedana. Non sono necessari interventi di muratura, poiché il montascale è progettato su misura alla scala interessata ed è direttamente installato sulla stessa: la guida di scorrimento, infatti, viene fissata direttamente sui gradini. In più, non sono necessari nemmeno interventi sull’impianto elettrico, poiché il montascale dispone di una batteria che si ricarica, nei punti di sosta, con una semplice presa di corrente con la semplice accortezza di installare un interruttore differenziale magnetotermico “salvavita”.
Generalmente la poltroncina è richiudibile, in modo da non occupare troppo spazio quando non è in funzione; inoltre, grazie alle nuove tecnologie, anche i rumori sono limitati per far sì che il montascale resti una struttura funzionale ma del tutto discreta, nel pieno rispetto della convivenza condominiale. La nostra ditta, Montascale2C, installa montascale di brand prestigiosi come Access ed Handicare, e dispone delle seguenti tipologie di modelli:
- Curvilineo monoguida
- Curvilineo doppia guida
- Rettilineo da interno
- Rettilineo da esterno
- Curvilineo per esterno
Chi paga l’installazione di un montascale in condominio?
Nel precedente paragrafo, riguardo a chi spetta la decisione di installare un montascale in un condominio, abbiamo individuato due attori principali: l’assemblea condominiale e un singolo condomino.
Ritroviamo queste due figure per quanto riguardo il tema delle spese di installazione e manutenzione di un montascale in condominio.
Nel caso in cui la decisione di installare un montascale nel condominio sia stata presa da una maggioranza dell’assemblea condominiale, le spese saranno suddivise fra i condomini consenzienti, in proporzione ai millesimi di proprietà di ciascuno.
Ciò vuole dire che i condomini dissenzienti all’installazione dell’impianto resteranno esclusi dal sostenere tali spese, come specificato nell’art. 1121 del Codice Civile: “Qualora l’innovazione importi una spesa molto gravosa o abbia carattere voluttuario rispetto alle particolari condizioni e all’importanza dell’edificio, e consista in opere, impianti o manufatti suscettibili di utilizzazione separata, i condomini che non intendono trarne vantaggio sono esonerati da qualsiasi contributo nella spesa.”
Nel caso in cui, invece, a causa del rifiuto o dell’inadempienza dell’assemblea condominiale, la decisione sia ricaduta sul singolo condomino, allora le spese saranno interamente sostenute da quest’ultimo, a suo esclusivo carico.
Per i suddetti motivi molti montascale sono provvisti di interruttore a chiave in modo da essere utilizzati solamente dalle persone autorizzate e quindi in possesso della chiave.
Ricordiamo che con il termine spese si intendono sia quelle per l’installazione, sia quelle per la manutenzione con le stesse modalità di suddivisione.
Agevolazioni e contributi fiscali per l’installazione di un montascale
Nella normativa di riferimento, Legge 13/89, sono previsti dei contributi per agevolare l’installazione di un montascale: art. 9, comma 1 – “Per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti, anche se adibiti a centri o istituti residenziali per l’assistenza ai soggetti di cui al comma 3, sono concessi contributi a fondo perduto con le modalità di cui al comma 2. Tali contributi sono cumulabili con quelli concessi a qualsiasi titolo al condominio, al centro o istituto o al portatore di handicap.”
Ad oggi, chi voglia usufruire di contributi o detrazioni fiscali ha tre possibilità: avvalersi delle detrazioni previste per chi è in possesso di un certificato di invalidità al 100% per le spese sanitarie; usufruire delle detrazioni fiscali per l’abbattimento delle barriere architettoniche con un contributo a fondo perduto, oppure, fare richiesta per le detrazioni per la ristrutturazione edilizia.
Per maggiori informazioni, vi invitiamo a consultare la nostra pagina di Info utili.
Quanto costa installare un montascale in condominio?
A questa domanda non c’è una risposta univoca o generale. Le varianti e le variabili relative ad ambiente, contesto, tipologia di scale e modello di montascale, personalizzazione fanno sì che ogni montascale risulti un impianto unico e singolare che si adatta alle più svariate esigenze.
Nel sito web di Montascale2C potrete trovare l’offerta completa dei nostri vari modelli, le nostre offerte e i nostri servizi, una sezione dedicata anche all’usato e potrete richiedere qualsiasi altra informazione o un preventivo.
Montascale in condominio | Versione podcast
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